La Cartiere Paolo Pigna Spa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate a Chiara Ferragni. La decisione, confermata all’agenzia ANSA dai vertici aziendali della società cartiera, è stata assunta, spiegano le stesse fonti, “nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”.
Quanto deciso dall’azienda, che ha sede ad Alzano Lombardo (Bergamo), conferma le voci, rimbalzate su alcuni organi di stampa, sulla cessazione della collaborazione con l’influencer basate anche sulla rimozione della pagina ‘Chiara Ferragni Limited Edition’ sul sito della Pigna. La collaborazione tra Pigna e le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni “è stata di natura unicamente commerciale – tengono a precisare dall’azienda – e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio“.
“La decisione di Pigna, che fa seguito a quella di grandi aziende come Safilo e Coca cola, è corretta perché dimostra attenzione verso i consumatori e rispetto verso gli acquirenti dei prodotti. Crediamo che nessuna azienda debba legarsi per pubblicità e sponsorizzazioni a soggetti pesantemente sanzionati per illeciti contro i consumatori, e le società debbano rescindere i contratti in essere quando si verificano scandali come quelle del pandoro Balocco, che portano a strascichi giudiziari importanti e ripercussioni sul fronte della reputazione’. Lo ha affermato il Codacons, commentando la notizia.
”Attendiamo ora -aggiunge il Codacons- di sapere cosa decideranno le altre aziende che hanno rapporti commerciali con la Ferragni, e se dimostreranno analoga attenzione verso gli utenti e i consumatori”.
“E’ un comportamento illegittimo e strumentale” quello di Cartiere Pigna spa . E’ quanto si legge in una nota con cui Fenice srl, la società che gestisce i marchi della influencer, “contesta la violazione da parte di Pigna del contratto in essere e la legittimità della unilaterale interruzione dei rapporti commerciali”.
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